Sunday, September 5, 2010

Matrimonio gay, decide la Consulta


Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit L in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit n in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit s in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit g in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit Q in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit N in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit M in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit h in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit K in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit K in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit U in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit j in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit V in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit Q in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit K in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit R in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit G in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit X in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit O in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit w in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit u in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit v in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Warning: pack() [function.pack]: Type H: illegal hex digit y in /web/htdocs/www.gayaitalia.net/home/newgiwp/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptchalib.php on line 243

Sono quattro tra Tribunali e Corti d’Appello Italiane che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla ammissibilità o meno nel nostro ordinamento dei matrimoni gay; sarà la Corte Costituzionale, dunque, a decidere se anche in Italia, come ormai in molti Stati d’Europa, gli omosessuali potranno dare un “senso legale” alle loro convivenze.

Le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Venezia, le Corti d’Appello di Trento, Firenze e il Trib. di Ferrara affrontano il tema approfittando del ricorso promosso da coppie dello stesso sesso che non hanno ottenuto dal proprio Comune di residenza la pubblicazione del matrimonio. In tutti i casi i tribunali hanno respinto il ricorso motivando tale decisione col fatto che nel nostro ordinamento l’istituto del matrimonio è espressamente riservato a coppie di sesso diverso.

La rimessione alla Corte Costituzionale tende dunque a sollevare il problema del vuoto legislativo che esiste nel nostro ordinamento, sulla possibilità di ufficializzare avanti alla legge l’unione tra due persone dello stesso sesso. Le Ordinanze in esame (Ordinanze del Trib. Ferrara 14 dicembre 2009 n. 1163, Corte App. Firenze I sez. Civile 3 dicembre 2009 n. 349, Corte App. Trento 29 luglio 2009 n.149, Trib. Venezia 3 aprile 2009) partono tutte dal fatto che il ricorso promosso non può essere accolto poiché, pur non esistendo nel nostro ordinamento di diritto di famiglia un esplicito divieto dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, è palese il riferimento a persone di sesso diverso se si vanno a considerare le norme relative alla celebrazione tra marito e moglie e alla generazione della prole. La riflessione dei tribunali, però, continua portando a chiedere al Giudice delle Leggi se l’istituto e quindi il concetto di matrimonio debba essere immutabile nel corso del tempo o se, invece, non sia un istituto soggetto all’evoluzione dei costumi e della società italiana. Si fa inoltre riferimento all’art. 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui quello di trovare la giusta soddisfazione nelle formazioni sociali attraverso le quali la personalità di un individuo può trovare la sua giusta espressione, e l’art. 3 che sancisce il diritto di uguaglianza tra i cittadini senza che vi possano essere discriminazioni in virtù dell’orientamento sessuale.

La massima della Corte di Appello di Firenze recita che in riferimento agli artt. 2, 3, e 29 delle Cost. non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143bis, e 156bis nella parte in cui pongono il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, tenuto presente, tra l’altro, da una parte che nessun contratto diverso dal matrimonio può obbligare alla coabitazione e alla fedeltà sessuale, dall’altra, che attualmente la finalità procreativa svolge un ruolo solo tendenziale nel giustificare la instaurazione del matrimonio.

Interessanti sono le motivazioni che si possono leggere in questa ordinanza, che se da un lato spiega i motivi per cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito nel nostro ordinamento perché i plurimi riferimenti normativi portano ad escludere la volontà del legislatore di alludere ad un’unione diversa da quella tra uomo e donna, dall’altro cerca di sottolineare che la questione del matrimonio tra coppie dello stesso sesso, e quindi il diritto di sposarsi, è un diritto incluso tra quelli fondamentali della persona e che merita la giusta tutela nell’ordinamento.

La questione, però non può essere affrontata da un organo giurisdizionale, il quale non può dare una rilevanza giuridica ai mutamenti intervenuti nel costume sociale al di là di quello che rientra nel ragionevole esercizio della funzione ermeneutica. Stando così le cose, però, non si può negare che il diritto di sposarsi da parte di una coppia omosessuale possa rientrare tra i diritti fondamentali ella persona. Se l’art. 2 riconosce il diritto inviolabile dell’uomo di riconoscere le formazioni sociali dove si svolge la propria personalità, non ci sono dubbi sul fatto che le unioni coniugali sono una di quelle unioni dove meglio si sviluppa la personalità umana; di conseguenza, se la nostra Costituzione si preoccupa di garantire il più vasto accesso alle più varie formazioni sociali, non si vede perché non si debba poter prevedere l’accesso alla basilare formazione sociale “famiglia” a tutte le persone, senza la discriminante sessuale. E cercare una interpretazione riduttiva in tal senso dello spessore sociale dell’istituto del matrimonio sarebbe sbagliato dato che è visto come mezzo privilegiato dell’espressione della dignità umana, anche dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e del 1952 nonché dalla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000.

La Corte continua poi in merito all’art. 3 dicendo che questo impedisce che l’inclinazione sessuale possa costituire motivo di discriminazione tra i cittadini e quindi bisogna ritenere che la libertà di scegliere un coniuge dotato di un certo sesso piuttosto che di un altro sia garantita dall’ordinamento, esattamente allo stesso modo in cui il principio di uguaglianza garantisce la libertà di scegliere un coniuge di una razza piuttosto che di un’altra, di una religione piuttosto che di un’altra di una condizione personale piuttosto che di un’altra. Il limite a tale scelta potrebbe esistere se si volessero proteggere valori costituzionali contrapposti dotati di pari dignità costituzionale, quali per esempio potrebbero essere il rispetto della natura umana, o dell’ordine pubblico, o dell’integrità etica della Nazione a fronte di pratiche sessuali ritenute inaccettabili. Ma al giorno d’oggi, tuttavia, sarebbe davvero ridicolo prima ancora che “antico” contrapporre l’inclinazione omosessuale alla dignità dell’uomo o all’integrità morale di una Nazione. Il progresso della sensibilità comune ha ormai felicemente emancipato l’omosessualità dal ghetto di emarginazione, se non di aperta repressione, in cui le ideologie autoritarie del passato l’avevano confinata, facendo comprendere e rispettare alla generalità delle persone un “modo d’essere”che risponde a moti insindacabili dell’animo umano di cui la normativa di un ordinamento civile non può che prendere atto e consentirne l’affermazione.

La questione di legittimità costituzionale degli art. 107, 108, 143, 143-bis, 156 bis c.c. nella parte in cui non consentono i matrimonio tra persone dello stesso sesso, per contrasto con gli artt. 2, 3, e 29 della Cost. è dunque stata sollevata. La parola passa alla consulta che dovrà esprimersi sulla costituzionalità o meno di tali articoli. E non v’è dubbio che la decisione susciterà un grosso stravolgimento in un senso o nell’altro. Sta di fatto che rimane un vuoto legislativo che ormai da tempo necessita di essere colmato. Indubbiamente se la Corte dovesse dichiarare l’incostituzionalità di tali norme le coppie omosessuali potrebbero contrarre matrimonio. Sarebbe questa una grande conquista di civiltà, che per essere più significativa, però, sarebbe opportuno che fosse compiuta dal legislatore ridisegnando le norme sul matrimonio in modo adeguato alle nuove realtà sociali e alle spinte che da questa provengono.

Avv. Girolamo Aliberti
C.so Mazzini 29
70033 Corato (BA)
Indirizzo email nascosto per privacy

URL fonte: http://www.vivicorato.it/Rubriche/dettaglio_recensioni.aspx?rbval=sRC1mvMM8yI%3D

  • Blogger Post
  • Google Bookmarks
  • LiveJournal
  • Twitter
  • Yahoo Messenger
  • Yahoo Bookmarks
  • Windows Live Favorites
  • Technorati Favorites
  • MySpace
  • Google Reader
  • Facebook
  • Share/Bookmark